Le detrazioni da lavoro dipendente, come le altre detrazioni d’imposta, hanno lo scopo principale di abbattere in parte la tassazione a carico del contribuente, rappresentata dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).
Una volta ottenuto l’ammontare lordo dell’IRPEF, in base ai redditi percepiti dall’interessato nel periodo d’imposta (dal 1° gennaio al 31 dicembre) la normativa fiscale riconosce la possibilità di applicare una serie di detrazioni, riconosciute per le ragioni più disparate. Esistono ad esempio le detrazioni calcolate in base alle spese mediche sostenute o ancora quelle determinate sul totale dei costi di ristrutturazione della casa.
La legge (in particolare il TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi) contempla inoltre un gruppo di detrazioni, calcolate non in proporzione agli oneri sostenuti ma in ragione del reddito complessivo del contribuente e, a seconda dei casi, i giorni in cui un familiare è considerato fiscalmente a carico o quelli di produzione di determinati redditi. Nella prima ipotesi ci si riferisce alle detrazioni per familiari a carico (coniuge, figli o altri componenti), mentre nell’altra fattispecie trattasi delle detrazioni per chi produce redditi da lavoro dipendente o assimilati.
Analizziamo le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati in dettaglio.
Detrazioni lavoro dipendente cosa sono: la norma di riferimento
L’articolo 13 comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917) riconosce una detrazione d’imposta per quanti percepiscono uno o più redditi di cui
“agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis), i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili”.
Detrazioni per Redditi da lavoro dipendente e assimilati
Di fatto, la detrazione spetta a fronte di redditi da lavoro dipendente (articolo 49) e taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (articolo 50), in particolare:
- Compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- Indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente, per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro o allo Stato;
- Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, a patto che il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente con il soggetto erogante;
- Le somme e i valori in genere, a qualunque titoli percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, oltre a quelli percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Le remunerazioni dei sacerdoti;
- Le prestazioni pensionistiche di cui al Decreto – legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;
- Gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro (compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 articolo 10 del TUIR ed esclusi quelli riportati alla lettera c del comma 1 articolo 41).
A quanto ammontano le detrazioni da lavoro dipendente
Stando alla formula che tra poco vedremo, l’ammontare spettante a titolo di detrazione dipende da due fattori:
- Il reddito complessivo del contribuente;
- I periodi, nell’anno, in cui sono stati generati i redditi.
Calcolo del reddito complessivo
Ai fini del calcolo delle detrazioni, il reddito complessivo si ottiene sommando i redditi imponibili netti di ciascuna categoria:
- Escludendo il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze (soggetta o meno ad IMU);
- Escludendo il reddito derivante dai premi di risultato soggetti all’imposta sostitutiva del 10%;
- Comprendendo il reddito dei fabbricati locati assoggettati a cedolare secca;
- Al lordo degli oneri deducibili.
Giorni di detrazione: quali sono e come si calcolano
L’altra variabile nel calcolo delle detrazioni è rappresentata dai periodi lavorati nell’anno. Nello specifico, il totale dei giorni per i quali spetta la detrazione, coincidenti con quelli che hanno generato la retribuzione soggetta a ritenuta:
- Considerando anche riposi settimanali, festività ed altri giorni non lavorativi;
- Escludendo i giorni per i quali non spetta la retribuzione (si pensi a assenza ingiustificata, sospensione non retribuita, permessi non retribuiti).
In ogni caso, il numero totale dei giorni per i quali spettano le detrazioni è pari a 365, anche per gli anni bisestili.
E’ opportuno precisare che in presenza di più rapporti di lavoro dipendente o assimilati, nel determinare il numero di giorni per i quali si ha diritto alle detrazioni, i periodi che si sovrappongono devono essere conteggiati una sola volta.
Come si calcolano le detrazioni da lavoro dipendente
A seguito delle modifiche introdotte all’articolo 13 del TUIR ad opera della Manovra 2022 (articolo 1, comma 2, Legge 30 dicembre 2021 numero 234) a decorrere dallo scorso 1° gennaio la detrazione spetta in misura pari a:
- 880,00 euro se il reddito complessivo è pari o inferiore a 15 mila euro;
- 910 + [1.190 * (28.000 – Reddito complessivo) / 13.000] in presenza di un reddito complessivo superiore a 15 mila ma non eccedente i 28 mila euro;
- 910 * [(50.000 – Reddito complessivo) / 22.000] a fronte di un reddito complessivo superiore a 28 mila ma non eccedente i 50 mila euro;
- 0 euro se il reddito complessivo eccede i 50 mila euro.
Pur con la premessa che le detrazioni devono essere rapportate ai periodi di lavoro nell’anno, a beneficio dei contribuenti con redditi fino a 15 mila euro, le stesse non potranno comunque essere inferiore a 690 euro, elevati a 1.380,00 euro in caso di contratti a tempo determinato.
Viene inoltre garantita una somma aggiuntiva di 65 euro per i redditi superiori a 25 mila ma non eccedenti i 35 mila euro.
Le detrazioni da lavoro dipendente fino al 31 dicembre 2021
Prima dell’intervento della Legge di bilancio 2022 (di conseguenza sino al 31 dicembre 2021), la detrazione per redditi da lavoro dipendente ed assimilati era pari a:
- 880,00 euro per redditi pari o inferiori a 8 mila euro (in ogni caso la detrazione non poteva essere inferiore a 690,00 euro elevati a 1.380,00 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato);
- 978 * [902 * (28.000 – Reddito complessivo) / 20.000] per i redditi superiori a 8 mila ma non eccedenti i 28 mila euro;
- 978 * [(55.000 – Reddito complessivo) / 27.000] per i redditi superiori a 28 mila ma non eccedenti i 55 mila euro;
- Zero euro per i redditi eccedenti i 55 mila euro.
Esempio 1
Ipotizziamo il caso del dipendente Mario Rossi, in forza come lavoratore dipendente presso l’azienda Alfa S.p.a. dal 1° gennaio 2015. Nel 2022 il suo reddito complessivo è pari a 30.000,00 euro.
Di conseguenza, la detrazione per redditi da lavoro dipendente corrisponderà a:
- 1.910,00 * [(50.000 – 30.000) / 22.000] = 1.736,19 euro.
Consideriamo a questo punto che l’IRPEF lorda, calcolata in base a tutti i redditi prodotti nel 2022, corrisponda a 7.400,00 euro.
L’IRPEF netta a carico del contribuente sarà pertanto pari a:
- 7.400,00 – 1.736,19 = 5.663,81 euro.
Esempio 2
Mario ha interrotto il rapporto il 31 maggio 2022. In tal caso la detrazione spettante dev’essere riproporzionata in base ai giorni lavorati, comprese assenze, riposi e festività. Pertanto, il totale corrisponde a:
- 31 giorni (gennaio) + 28 giorni (febbraio) + 31 giorni (marzo) + 30 giorni (aprile) + 31 giorni (maggio) = 151 giorni.
Assumendo 1.736,19 euro come detrazione complessiva, per riproporzionarne l’importo sarà sufficiente:
- Dividere 1.736,19 euro per 365;
- Moltiplicare il risultato per i giorni detrazione effettivi (151).
Di conseguenza, Mario avrà diritto ad una detrazione di: (1.736,19 / 365) * 151 = 718,25 euro.
Come ottenere le detrazioni da lavoro dipendente?
Il sostituto d’imposta (datore di lavoro o committente) è tenuto ad applicare in via automatica le detrazioni da lavoro dipendente, a meno che il contribuente non comunichi l’intenzione di rinunciarvi.
Tale segnalazione deve avvenire a mezzo dichiarazione scritta, utilizzando il cosiddetto “modulo D23” reso disponibile dal datore di lavoro.
Nello stesso documento il lavoratore può, in alternativa, chiedere che vengono considerati determinati redditi (oltre a quello da lavoro dipendente) nel calcolo delle detrazioni. Questa soluzione è particolarmente utilizzata da quanti sanno già di percepire somme aggiuntive rispetto a quelle erogate dall’azienda, in modo da evitare di restituire parte delle detrazioni ottenute nel corso dell’anno, in sede di conguaglio dell’IRPEF in dichiarazione dei redditi.
Modulo richiesta detrazioni da lavoro dipendente
Qui di seguito alleghiamo un fac-simile di modulo di richiesta detrazioni fiscali da compilare e consegnare al proprio datore di lavoro o al responsabile paghe.
Il modulo è standard, ma il datore di lavoro potrebbe aver predisposto un altro modello, più completo, quindi è sempre meglio chiedere il modulo alla propria azienda.
Fac-simile modulo richiesta detrazioni da lavoro dipendente (467,3 KiB, 10.002 hits)
Detrazioni dal lavoro dipendente in busta paga: come ottenerle
A meno che il contribuente non scelga di ottenerle direttamente in dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone Fisiche) le detrazioni vengono riconosciute in busta paga dal datore di lavoro, nel corso del periodo d’imposta, simulando quello che sarà il reddito complessivo dell’anno.
Successivamente, l’ammontare definitivo delle detrazioni viene determinato in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto (in assenza di altri redditi oltre a quelli da lavoro dipendente) o, in alternativa, in sede di invio del modello 730 / Redditi PF, considerando le altre categorie reddituali (si pensi ai redditi da lavoro autonomo o quelli derivanti da terreni e fabbricati) maturate nel periodo d’imposta.
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