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NASpI e dimissioni dopo pochi giorni di prova: ecco gli errori da evitare

Antonio Maroscia4 Novembre 20256 Mins Read
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NASpI e dimissioni in prova: scopri quando si perde il diritto, quando si può riattivare e come revocare le dimissioni entro 7 giorni.

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Furbetti NASpI
Indice:
  • La risposta di Lavoro e Diritti
  • Primo errore: non aver presentato subito la domanda di NASpI  dopo il contratto scaduto il 30 settembre
  • E' ancora possibile fare domanda di NASpI per il rapporto di lavoro terminato il 30 settembre?
  • Perché ora l’INPS mostra un messaggio di esclusione
  • Secondo errore: dimissioni in prova
  • Una possibilità ancora aperta: la revoca delle dimissioni
  • Un consiglio pratico
  • In sintesi

Oggi rispondiamo a una domanda molto interessante arrivata in redazione, che tocca un caso piuttosto comune tra chi lavora con contratti a termine e poi si trova a dover gestire la domanda di NASpI.

Avevo un contratto a tempo determinato che è scaduto il 30 settembre 2025, quindi avevo diritto alla NASpI. Prima di fare domanda, però, ho iniziato un nuovo lavoro il 29 ottobre con un contratto di due mesi che prevedeva 4 giorni di prova. Dopo quei 4 giorni mi sono dimesso. Ora, provando a fare la domanda NASpI, compare questo messaggio: “Attenzione: il motivo di cessazione dimissioni durante il periodo di prova esclude dal diritto alla prestazione selezionata. Questa domanda potrà essere oggetto di reiezione.” È vero che perdo tutto? O posso comunque ottenere la NASpI del contratto precedente?

Proviamo a rispondere con ordine alle richieste del lettore.

La risposta di Lavoro e Diritti

In questo caso la questione ruota intorno a due momenti chiave: quando è stata (o non è stata) presentata la domanda di NASpI e come si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro.

Il contratto scaduto il 30 settembre 2025 rappresenta una cessazione involontaria e quindi, in linea di principio, dà diritto alla NASpI.

Quindi se i requisiti contributivi, erano rispettati (almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto e assenza di dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti, oppure, se ci sono state, che dopo le dimissioni siano state maturate almeno 13 settimane di contributi.) avresti potuto fare domanda di Naspi entro 68 giorni (ma comunque prima del nuovo rapporto di lavoro).

Primo errore: non aver presentato subito la domanda di NASpI  dopo il contratto scaduto il 30 settembre

Se i requisiti erano presenti e la domanda fosse stata presentata entro l’inizio del il nuovo contratto, la NASpI sarebbe stata riconosciuta e poi sospesa automaticamente con l’inizio del nuovo rapporto del 29 ottobre.

In questo caso, il lavoratore avrebbe mantenuto il diritto alla ripresa della NASpI anche se il nuovo rapporto di lavoro fosse durato pochi giorni e si fosse concluso con dimissioni volontarie.

Lo specifica chiaramente la circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015, secondo cui:

“La sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e a tal fine è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.”

In pratica, se la NASpI fosse già stata in pagamento, la prestazione si sarebbe solo sospesa per i 4 giorni di lavoro e ripresa automaticamente subito dopo la cessazione, senza alcun pregiudizio per le dimissioni durante il periodo di prova.

E’ ancora possibile fare domanda di NASpI per il rapporto di lavoro terminato il 30 settembre?

Non è, a parer mio, possibile fare domanda di NASpI per il contratto in scadenza il 30 settembre, in quanto anche se si hanno 68 giorni di tempo per fare domanda, la Naspi decorre dal giorno successivo a quello in cui si fa domanda.

La NASpI decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del lavoro se la domanda viene presentata entro 8 giorni. Se la domanda viene presentata dopo gli 8 giorni, l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda. In entrambi i casi, la domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro per non perdere il diritto.

Quindi avresti dovuto fare la domanda prima che iniziasse il nuovo rapporto di lavoro.

Perché ora l’INPS mostra un messaggio di esclusione

Poiché la domanda non è stata presentata dopo il primo contratto, l’INPS considera ora l’ultimo evento lavorativo, cioè il rapporto iniziato il 29 ottobre e cessato con dimissioni volontarie.

E le dimissioni, anche se avvenute dopo pochi giorni di prova, fanno venir meno il requisito della disoccupazione involontaria, necessario per accedere alla NASpI, neanche se sono state date durante il periodo di prova e a prescindere dalla loro forma (anche non telematica, dato che durante la prova non è necessario dare le dimissioni online). Quello che conta è cosa ha scritto il datore di lavoro nell’Unilav di cessazione del rapporto di lavoro.

In altre parole, il sistema non guarda più alla scadenza del contratto di settembre, ma alle dimissioni del 2 novembre, che escludono la Naspi.

Secondo errore: dimissioni in prova

Durante il periodo di prova, entrambe le parti possono recedere “ad nutum”, cioè liberamente, anche senza formalità o preavviso. Invece di presentare dimissioni, avresti potuto far in modo di non superare la prova…

In quel caso, il datore avrebbe potuto interrompere il rapporto per mancato superamento della prova, che è una cessazione involontaria, ed è compatibile con la NASpI. Quindi avresti ancora potuto fare domanda di Naspi.

Questa sottigliezza formale fa la differenza tra poter accedere all’indennità e vedersela rifiutare.

Leggi anche: Dimissioni e indennità disoccupazione NASpI: ecco quando spetta

Una possibilità ancora aperta: la revoca delle dimissioni

Se sei ancora nei 7 giorni successivi all’invio del modulo telematico di dimissioni, puoi rivolgerti subito a un patronato: potresti avere la possibilità di revocarle.

Infatti, nonostante un vecchio chiarimento del Ministero del Lavoro avesse escluso tale facoltà (Circolare del Ministero del Lavoro 12/2016), la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24991 dell’11 settembre 2025, ha stabilito che anche durante il periodo di prova il lavoratore può revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla trasmissione del modello online.

Se sei ancora nei tempi, puoi quindi tentare di revocare le dimissioni e chiedere che sia l’azienda a formalizzare la cessazione per mancato superamento del periodo di prova.

In questo modo, la cessazione tornerebbe ad essere involontaria, e potresti recuperare il diritto alla NASpI.

Un consiglio pratico

Conviene comunque presentare la domanda di NASpI, anche se compare l’avviso di possibile reiezione. L’INPS emetterà un provvedimento formale, che potrà poi essere oggetto di riesame presentando tutta la documentazione.

Recati immediatamente presso un patronato quindi: se sei ancora nei 7 giorni dalla trasmissione delle dimissioni, puoi provare con la revoca e far sì che la cessazione venga registrata come mancato superamento della prova.

Un patronato o un consulente del lavoro potrà assisterti anche nella verifica dei requisiti contributivi e nella preparazione di eventuali note integrative per la domanda di riesame della NASpI.

In sintesi

La NASpI si può perdere non solo per mancanza di contributi, ma anche per un semplice errore di tempistica o di forma. Se la domanda fosse stata presentata subito, la prestazione sarebbe stata sospesa e ripresa d’ufficio, anche in caso di dimissioni in prova.

Oggi però, grazie alla Cassazione n. 24991/2025, anche se ti sei dimesso in prova hai ancora un’ultima possibilità: revocare le dimissioni entro 7 giorni e provare a salvare il diritto all’indennità.

Nota bene: questa non è una consulenza individuale, ma un parere informativo basato sulla normativa vigente e sulle interpretazioni INPS e giurisprudenziali al momento della pubblicazione. Per una valutazione specifica della propria situazione, è sempre consigliato rivolgersi a un patronato o a un consulente del lavoro.

Per dubbi e domande su Lavoro, Fisco, Pensioni e Previdenza visitate la rubrica La Posta di Lavoro e Diritti.

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