Quando si affrontano temi come i permessi per lutto, emerge spesso il bisogno di chiarire in modo preciso cosa stabilisce la legge e cosa prevede il contratto collettivo applicato. La differenza tra settore pubblico e privato può essere significativa e influire sul numero effettivo di giorni riconosciuti.
In questo nuovo appuntamento con La Posta di Lavoro e Diritti, rispondiamo a un quesito riguardante un lavoratore del comparto chimico-farmaceutico che ha affrontato due eventi luttuosi nello stesso anno.
“Buonasera, vorrei sapere se ad un lavoratore del comparto chimico farmaceutico che ha avuto due lutti nel corso dello stesso anno spetta un permesso retribuito di 3 giorni. Ogni evento luttuoso dovrebbe avere almeno 3 giorni di permesso per il decesso di un parente. Gradirei un riscontro normativo in merito per poter contestare il mio datore di lavoro. Grazie.”
Cosa prevede la legge: L. 53/2000, art. 4, comma 1
Il riferimento normativo da cui partire è la Legge 8 marzo 2000, n. 53, che disciplina i permessi per gravi motivi familiari e introduce anche il permesso per lutto. Il testo della norma è il seguente:
Art. 4, comma 1 – L. 53/2000
“La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.
In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.”
La norma stabilisce quindi un diritto annuale: i tre giorni sono riferiti all’anno solare, anche nel caso in cui si verifichino più lutti.
Inoltre, poiché la legge parla espressamente di tre giorni lavorativi, questi si conteggiano escludendo i giorni festivi e i giorni non lavorativi (ad esempio sabati o domeniche per chi lavora dal lunedì al venerdì).
Ciò significa che un lavoratore che fruisce del permesso a ridosso di un weekend non “consuma” il sabato o la domenica ai fini del conteggio.
I singoli CCNL o gli accordi di secondo livello potrebbero prevedere condizioni di maggior favore.
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Permessi per lutto per i lavoratori privati: cosa accade nel CCNL Chimico-Farmaceutico
Nel settore privato, incluso il comparto chimico-farmaceutico, si applica quanto previsto dalla Legge 53/2000, salvo condizioni di miglior favore contenute nel CCNL o negli accordi aziendali.
Il CCNL Chimico-Farmaceutico recepisce il diritto ai tre giorni retribuiti per lutto, ma nella maggior parte delle sue versioni non prevede che i tre giorni si rinnovino per ogni evento. Questo significa che, in linea generale:
- i tre giorni di permesso spettano una sola volta all’anno;
- non sono automaticamente riconosciuti tre giorni per ciascun lutto;
- un secondo evento luttuoso nello stesso anno non dà diritto a ulteriori tre giorni, salvo condizioni aggiuntive previste in azienda.
Solo se il CCNL applicato o un accordo di secondo livello stabilisce espressamente la formula “per evento”, il lavoratore può beneficiare di più permessi nello stesso anno.
La differenza con i dipendenti pubblici
Nei settori pubblici (scuola, sanità, funzioni locali, ministeri), i CCNL prevedono spesso condizioni molto più favorevoli rispetto alla tutela minima garantita dalla Legge 53/2000. In diversi contratti, ad esempio, vengono riconosciuti:
- tre giorni per ogni evento luttuoso;
- permessi anche per affini o parenti di grado superiore;
- una maggiore flessibilità nella fruizione.
Per questo motivo i dipendenti pubblici, in caso di due lutti nello stesso anno, possono beneficiare di sei giorni complessivi (3 + 3), mentre per i lavoratori privati ciò non è garantito.
I CCNL possono prevedere condizioni più favorevoli
La Legge 53/2000 definisce una tutela minima, ma permette ai contratti collettivi di migliorare il trattamento dei lavoratori. Questo vale anche nel settore chimico-farmaceutico: se il contratto applicato in azienda o un integrativo riconosce il diritto ai tre giorni “per evento”, allora il lavoratore potrà usufruirne in caso di più lutti nello stesso anno.
L’unico modo per verificarlo è consultare il CCNL e gli eventuali accordi aziendali.
Riepilogo e conclusioni
- La Legge 53/2000 riconosce tre giorni retribuiti all’anno, non per evento.
- I tre giorni sono lavorativi, quindi si escludono festivi e giorni non lavorativi.
- da quello che ci risulta il CCNL Chimico-Farmaceutico generalmente conferma questa disciplina senza estenderla.
- Per i lavoratori privati i tre giorni sono normalmente complessivi per anno.
- I CCNL del settore privato possono ampliare le tutele, ma solo se è espressamente previsto.
Pertanto ci sentiamo di escludere che lei abbia la possibilità di richiedere 3 giorni di permesso per ciascun evento luttuoso avvenuti durante lo stesso anno, a meno che non ci sia un accordo di secondo livello più favorevole, ma questo può saperlo solo chiedendolo al suo rappresentante sindacale.
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